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Autonomia differenziata, i 7 punti "illegittimi" per la Consulta

I giudici, rispondendo ai ricorsi di quattro Regioni, hanno ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera legge Calderoli. Segnalate invece criticità su specifiche disposizioni, come i Livelli essenziali di prestazione (Lep) e le aliquote sui tributi

15 Nov 2024 - 16:25

La Consulta ha accolto parzialmente i ricorsi delle quattro Regioni guidate dal centrosinistra (Campania, Puglia, Sardegna e Toscana) che hanno impugnato la legge sull'Autonomia differenziata. I giudici hanno ritenuto "non fondata" la questione di costituzionalità dell'intera legge Calderoli, considerando invece "illegittime" sette specifiche disposizioni. Eccole nel dettaglio:

1. LE MATERIE

 La possibilità che l'intesa tra Stato e Regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano "materie o ambiti di materie", laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola Regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà.

Autonomia differenziata, i rilievi della Corte costituzionale

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© Withub

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2. LA FONTE

 Tra i profili della legge ritenuti incostituzionali c'è la previsione che sia un decreto del presidente del Consiglio dei ministri a determinare l'aggiornamento dei Livelli essenziali di prestazione (Lep).

3. LA DELEGA

 Bocciato il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei Lep sui diritti civili e sociali senza idonei criteri direttivi con la "conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento".

4. LA SPESA STORICA

 Stop alla procedura stabilita dalla legge di Bilancio 2023 per la definizione dei Lep sulla base della spesa storica delle Regioni.

5. LA SOLIDARIETÀ

 Secondo la Consulta, non può essere "facoltativo" per le Regioni "il concorso agli obiettivi di finanza pubblica" in base ai "vincoli di solidarietà e unità della Repubblica".

6. I TRIBUTI

 Esclusa la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito perché "potrebbero essere premiate proprio le Regioni inefficienti che - dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite - non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni".

7. LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

 Criticità vengono riscontrate dalla Corte nell'estensione dell'Autonomia differenziata alle Regioni a statuto speciale, che, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali.

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