La legge italiana prevede la possibilità di sostenere esami extracurriculari mentre si frequenta un'altra facoltà. L'ex art.6 R.D. n.1269/38 potrebbe essere la soluzione per molti studenti
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Conclusa la fase dei tanto discussi test d’ingresso, gli studenti fanno ora i conti con gli esiti, favorevoli o meno, delle prove svolte. Per i promossi si apre la fase delle attese immatricolazioni; per tutti coloro che, invece, per quest’anno, non ce l’hanno fatta a superare lo sbarramento, comincia l’odissea delle alternative dell’ultimo momento. Il consiglio per quest’ultimi è, innanzitutto, tenere a distanza agitazione e rabbia. Anche perché a tutto, o quasi, esiste un rimedio. Si può non perdere l’anno: basta concentrarsi sul percorso ideale da intraprendere. Iscriversi ad una facoltà affine a quella per cui si è tentato l’ingresso è certamente l’opzione migliore. E poi, nel corso dell’anno accademico, arriva in soccorso degli sfortunati l’ex art.6 R.D. n.1269/38.
ART.6 R.D. N.1269/38: COS’È?
L’ex art.6 del R.D. n.1269/38, relativo al Regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori, cita testualmente: “Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o di diploma, e, per ciascun anno, a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma, nella stessa università o istituto superiore”. L’articolo fa riferimento ai cosiddetti esami di profitto extracurriculari.
IN PAROLE POVERE
Ogni studente regolarmente iscritto ad un corso di laurea triennale, magistrale o specialistica, può decidere di sostenere materie appartenenti ad altri corsi di laurea di pari livello dello stesso Ateneo, e quindi del medesimo ordinamento dell’Università a cui si è iscritti. La norma impone che ci si può iscrivere, per ciascun anno accademico, al massimo a due insegnamenti.
ESAMI EXTRACURRICULARI
Questi esami di profitto extracurriculari sono aggiuntivi rispetto al regolare piano di studi, e quindi non fanno punteggio nel raggiungimento dei CFU indispensabili per il conseguimento della laurea. Pertanto tali esami non vanno ad incidere neanche sulla media delle materie del curriculum universitario. Quella degli esami extracurriculari è una strada che accorcia le distanze con la facoltà a cui non si è riusciti ad accedere. Infatti, in questo modo, si possono anticipare due materie di quelle previste dal piano di studi del corso prescelto. E l’anno successivo, ritentando il test e confidando in un esito positivo, si potrà risparmiare il tempo dei due esami già affrontati.
LE CONDIZIONI
Ogni università ha poi un’applicazione specifica dell’ex art.6. Per questo è necessario consultare le segreterie didattiche e verificare il regolamento didattico del proprio corso e anche del corso relativo agli insegnamenti degli esami extracurriculari che si intende sostenere. Nella maggior parte dei casi, per poter accedere agli insegnamenti estranei al proprio corso e dare quindi i rispettivi esami, bisogna aver già accumulato un tot di CFU rispetto a quelli previsti dal regolare piano di studi. Inoltre non è contemplata la possibilità di sostenere esami di altre facoltà riguardanti programmi di anni successivi rispetto a quello in corso a cui si è iscritti.
LA DOMANDA
Per poter usufruire dell’ex art.6 bisogna compilare una domanda da presentare presso la segreteria della propria facoltà entro i termini di scadenza da essa indicati. Nella domanda dovranno essere riportati i dati personali (matricola, nome e cognome), i propri recapiti (telefono e indirizzo e-mail), la Facoltà e il Corso di studio (con denominazione, codice di riferimento, ordinamento e tipologia di corso). Quindi bisognerà esplicitare i due insegnamenti che si vogliono sostenere con i corsi di studio di riferimento (denominazione e codice del corso).